Importante iniziativa sindacale

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE (FART): PERCHE' ADERIRE

La Finanziaria per l'anno 2001, così come modificata dalla Finanziaria 2003, ha previsto che le Associazioni Datoriali Nazionali con accordo con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, possano costituire dei Fondi paritetici per la Formazione Continua. Confartigianato, con le altre associazioni Artigiane e con le Organizzazioni Sindacali, ha costituito il FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE.

Tali fondi sono finanziati con una percentuale dello 0,3 prelevata dalla contribuzione che le aziende versano all'Inps. In particolare, tale 0,3% è "prelevato" dal contributo contro la disoccupazione, pari all'1,61%. Non si tratta quindi di un contributo aggiuntivo: lo 0,3% è una parte della contribuzione totale versata all'Inps, quindi non c'è alcun incremento di costo da parte delle aziende.

E' quindi opportuno che tutte le aziende artigiane associate aderiscano al Fondo, dando formale comunicazione al proprio consulente del lavoro.

MODALITA' OPERATIVE PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Inps ha fornito le modalità operative per la destinazione del contributo dello 0,30% ai Fondi per la Formazione ad oggi costituiti, in particolare:

a) l'adesione al Fondo è facoltativa e revocabile, ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta;
b) ogni azienda può aderire ad un unico fondo, per tutti i dipendenti, e l'adesione può essre effettuata anche ad un fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza.

Comunicazione di adesione

Per l'adesione al Fondo le aziende indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del DM 10/2, il fondo al quale hanno aderito.
L'indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura " adesione fondo" e dal codice relativo al Fondo prescelto: il codice di adesione del Fondo Artigianato Formazione è " FART", indicando nella casella apposita il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle " numero giornate", " retribuzioni" e " somme a debito".
Per le prime adesioni, i cui effetti finanziari decorreranno da gennaio 2004, la comunicazione dovrà essere effettuata con una delle denunce contributive relative ai periodi " aprile, maggio e giugno 2003".
Le adesioni successive a tale data ma intervenute prima del giugno 2004, produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via.

Comunicazione di revoca

Anche per le revoche valgono gli stessi criteri temporali e le medesime modalità già illustrate per le adesioni:la comunicazione di revoca dovrà essere preceduta dalla dicitura " revoca adesione", e dal codice " REVO". Nessun dato dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle.

11 giugno 2003