La nuova direttiva macchine

È entrato in vigore il 6 marzo 2010 il D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

Il recepimento della direttiva interviene con norme che consentono di integrare con maggiore efficacia rispetto al passato la sicurezza nella progettazione e costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un'installazione e manutenzione corretta nonché di garantire un'adeguata sorveglianza del mercato ai fini della sicurezza.

SCARICA QUI la guida predisposta da ISPESL con il confronto fra la nuova direttiva macchine e la direttiva 98/37/CE (formato PDF 4,5 Mb)

LE NOVITA'

Le principali novità introdotte dal D.Lgs 17/2010 possono essere riassunte come segue.

Abrogazione del precedente DPR 24 luglio 1996, n. 459; mantenendo peraltro la residua applicazione delle disposizioni transitorie che riguardavano le macchine costruite con la normativa precedente e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.

Inserimento nel campo di applicazione di ulteriori prodotti:

- le catene, le funi e le cinghie di sollevamento destinate ad essere utilizzate sulle macchine;
- le quasi-macchine, definite come apparecchiature che da sole non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata e che sono destinate ad essere incorporate o assemblate con altre apparecchiature per costituire una macchina; per le quasi-macchine vengono stabilite procedure di valutazione della conformità e una particolare dichiarazione di incorporazione che esplicita i requisiti essenziali di sicurezza applicati.

Esclusione dal campo di applicazione:

- dei componenti di sicurezza non generici utilizzati come ricambi della macchina originaria;
- dei prodotti elettrici ed elettronici coperti dalla direttiva 2006/95/CE (es. elettrodomestici ad uso domestico, computer, motori elettrici, ecc.).

Rinvio della parte relativa agli ascensori a fonte secondaria, per le necessarie modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162;

Definizione di misure specifiche riguardanti categorie di prodotti potenzialmente pericolosi.

Chiara elencazione di tutte le possibili non conformità di marcatura CE.

L'allegato I "Requisiti essenziali di sicurezza", viene modificato sensibilmente, dando maggior risalto alla valutazione dei rischi e all'ergonomia.

SANZIONI

Nei casi più gravi si possono configurare reati quali, ad esempio, la frode in commercio e la truffa.

La condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00).

Omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire: sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

E' stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00).

La marcatura CE viene tutelata sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00).

Si sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).

Per informazioni:

Dott. Paolo Grieco, Area Competitività pgrieco@artigiani.lecco.it

(Articolo a cura di Lucio Brivio)