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La nuova direttiva macchine
È entrato in vigore il 6 marzo 2010 il D.Lgs n. 17 del
27 gennaio 2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli
ascensori".
Il recepimento della direttiva interviene con norme che consentono
di integrare con maggiore efficacia rispetto al passato la sicurezza
nella progettazione e costruzione di macchinari di vario genere,
di effettuarne un'installazione e manutenzione corretta nonché
di garantire un'adeguata sorveglianza del mercato ai fini della
sicurezza.
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QUI la guida predisposta da ISPESL con il confronto fra la nuova
direttiva macchine e la direttiva 98/37/CE (formato PDF 4,5 Mb)
LE NOVITA'
Le principali novità introdotte dal D.Lgs 17/2010 possono
essere riassunte come segue.
Abrogazione del precedente DPR 24 luglio 1996, n. 459; mantenendo
peraltro la residua applicazione delle disposizioni transitorie
che riguardavano le macchine costruite con la normativa precedente
e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse
in uso o in locazione finanziaria.
Inserimento nel campo di applicazione di ulteriori prodotti:
- le catene, le funi e le cinghie di sollevamento destinate ad essere
utilizzate sulle macchine;
- le quasi-macchine, definite come apparecchiature che da sole non
sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata e che
sono destinate ad essere incorporate o assemblate con altre apparecchiature
per costituire una macchina; per le quasi-macchine vengono stabilite
procedure di valutazione della conformità e una particolare
dichiarazione di incorporazione che esplicita i requisiti essenziali
di sicurezza applicati.
Esclusione dal campo di applicazione:
- dei componenti di sicurezza non generici utilizzati come ricambi
della macchina originaria;
- dei prodotti elettrici ed elettronici coperti dalla direttiva
2006/95/CE (es. elettrodomestici ad uso domestico, computer, motori
elettrici, ecc.).
Rinvio della parte relativa agli ascensori a fonte secondaria,
per le necessarie modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162;
Definizione di misure specifiche riguardanti categorie di prodotti
potenzialmente pericolosi.
Chiara elencazione di tutte le possibili non conformità
di marcatura CE.
L'allegato I "Requisiti essenziali di sicurezza", viene
modificato sensibilmente, dando maggior risalto alla valutazione
dei rischi e all'ergonomia.
SANZIONI
Nei casi più gravi si possono configurare reati quali, ad
esempio, la frode in commercio e la truffa.
La condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza
dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (sanzione
amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00).
Omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante
o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire: sanzione
amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.
E' stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul
mercato di un bene conforme ai requisiti tecnici ma privo della
dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro
2.000,00 ad euro 12.000,00).
La marcatura CE viene tutelata sanzionando maliziose apposizioni
di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione
ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità
(sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00).
Si sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano
le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa
da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).
Per informazioni:
Dott. Paolo Grieco, Area Competitività pgrieco@artigiani.lecco.it
(Articolo a cura di Lucio Brivio)
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