Installatore di impianti di riscaldamento e condizionamento
(lettera C del D.M. N° 37 del 2008)
E’ colui che effettua l'installazione, la trasformazione, la manutenzione straordinaria o l'ampliamento, relativi ad edifici civili ed industriali, di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
COSA SERVE
S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) previo possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali del Responsabile Tecnico.
DOVE RIVOLGERSI
Registro Imprese telematico della propria residenza o domicilio professionale
LEGISLAZIONE
Ex Legge 46/1990 - DPR 380/2001 art.109 (T.U.Edilizia) in vigore dal 1.1.2008 (decreti milleproroghe) - D.M.Attività Produttive 24.11.2004 con circolare 3580/c - D.M. 37/2008 (in vigore dal 27.3.2008) - Legge 69/2009 - Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis
Requisiti per INSTALLATORE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO
Per diventare Installatore di Impianti di Riscaldamento e di Condizionamento è necessario avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione di Impianti di Riscaldamento e di Condizionamento.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.